Redazione di prefazioni o altre collaborazioni redazionali da parte dell’Osservatorio Monografie d’Impresa APS.
a
. L’Osservatorio Monografie d’Impresa APS, per mano di propri soci può, su richiesta, collaborare a pubblicazioni di terzi con la redazione di prefazioni o testi.
Condizioni indispensabili sono:
– la preventiva lettura integrale ed approvazione dell’Osservatorio dei contenuti e della forma della pubblicazione in oggetto;
– la supervisione ed approvazione della bozza definitiva dell’opera in oggetto prima della sua pubblicazione.
b. La disponibilità alla redazione sopra descritta non comporta per l’Osservatorio l’erogazione di contributi ad alcun titolo.
c. L’Osservatorio Monografie d’Impresa APS concederà sempre a titolo gratuito la sua collaborazione, fatti salvi i casi che saranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo dell’Osservatorio, in cui tale collaborazione venga richiesta per pubblicazioni che abbiano la caratteristica, per il richiedente, di un ritorno di carattere economico e/o commerciale. In questi casi potrebbe essere richiesta dall’Osservatorio una erogazione liberale.
d. La concessione della collaborazione è subordinata ad una richiesta da inviarsi via email all’indirizzo segreteria@monografieimpresa.it.  Il Consiglio Direttivo si riserva di dare in qualunque caso risposta entro 30 gg dalla ricezione della domanda.
Controversie derivanti da collaborazioni redazionali
a. Al fine di tutelare la propria immagine, l’Osservatorio Monografie d’Impresa APS può recedere dal proprio impegno in merito dalla qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni citate al punto a.
b. Per ogni azione derivante da uso improprio o illegittimo dei contributi redazionali o illecito utilizzo del marchio o del nome Osservatorio Monografie d’Impresa,  in seguito al mancato riscontro ad un primo richiamo formale l’Osservatorio promuoverà un tentativo di conciliazione nel rispetto dei dettami europei, dal D.lgs.28/2010 e successivo decreto attuativo (DM 18/10/2010 del Ministero di Giustizia). In caso di eventuale fallimento di tale tentativo extragiudiziale sarà competente il Foro di Verona.